Il certi

ficato ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certi

ficato

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8

medesimo

.

Le persone

fisiche che intendono conseguire la certificazione devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale

;

b) presentare richiesta di certi

ficazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati

:

c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze entro il termin

e

di otto mesi dalla data di iscrizion

e

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio compente.

Il certi

ficato è rilasciato a seguito del superamento dell’esame

.

Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e all

e

conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico nazionale

.

Art.8

Imprese soggette all’obbligo di certi

ficazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse

di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore

fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurat

i

a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione

.

Il certi

ficato ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificat

o

medesimo

.

Le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale

;

b) presentare richiesta di certi

ficazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati

;

c) dimostrare il possesso dei requisiti speci

ficatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione

europea come previsto entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizion

e

All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate

e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati

.

Il certi

ficato è rilasciato previa veri

fica dei requisiti

.

Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e all

e

conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico nazionale

.

Tra le novità, la creazione di una Banca Dati sui gas

fluorurati, gestita dalla Camera di commercio competente, che dovr

à

raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute e utilizzate dagli operatori al fine di garantire una maggiore tracciabilità

.

Imprese e persone certi

ficate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni

e

smantellamento degli impianti contenenti F-GAS

.

Art.1

5

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certi

ficate

Al

fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e

garantire la trasparenza delle stesse, le persone

fisiche e le imprese si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro

telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.

Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti.

Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone

fisiche e le imprese, versano alle Camere di

commercio competenti, i diritti di segreteria

.

Sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalità di presentazion

e

delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale.

Art.1

6

Banca dati gas

fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurat

i

Le vendite di gas fluorurati a e

ffetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione,

riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera d

i

commercio competente

.

Vendita F-GA

S

24 luglio 201

9

Le imprese che forniscono gas

fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal sest

o

mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per vi

a

telematica, le seguenti informazioni

:

a) i numeri dei certi

ficati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i

numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Vendita apparecchiature non ermeticamente sigillate F-GA

S

24 luglio 201

9

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori

finali,

8

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