Il certi
ficato ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certi
ficato
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8
medesimo
.
Le persone
fisiche che intendono conseguire la certificazione devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
;
b) presentare richiesta di certi
ficazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati
:
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze entro il termin
e
di otto mesi dalla data di iscrizion
e
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio compente.
Il certi
ficato è rilasciato a seguito del superamento dell’esame
.
Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e all
e
conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico nazionale
.
Art.8
Imprese soggette all’obbligo di certi
ficazione e iscrizione al Registro telematico nazionale
Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurat
i
a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione
.
Il certi
ficato ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificat
o
medesimo
.
Le imprese che intendono conseguire la certificazione devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale
;
b) presentare richiesta di certi
ficazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati
;
c) dimostrare il possesso dei requisiti speci
ficatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione
europea come previsto entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizion
e
All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate
e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati
.
Il certi
ficato è rilasciato previa veri
fica dei requisiti
.
Il mancato rispetto del termine (sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e all
e
conoscenze entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione) comporta la cancellazione dal Registro telematico nazionale
.
Tra le novità, la creazione di una Banca Dati sui gas
fluorurati, gestita dalla Camera di commercio competente, che dovr
à
raccogliere i dati relativi alle quantità di F-GAS vendute e utilizzate dagli operatori al fine di garantire una maggiore tracciabilità
.
Imprese e persone certi
ficate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni
e
smantellamento degli impianti contenenti F-GAS
.
Art.1
5
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certi
ficate
Al
fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e
garantire la trasparenza delle stesse, le persone
fisiche e le imprese si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro
telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.
Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti.
Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone
fisiche e le imprese, versano alle Camere di
commercio competenti, i diritti di segreteria
.
Sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalità di presentazion
e
delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale.
Art.1
6
Banca dati gas
fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurat
i
Le vendite di gas fluorurati a e
ffetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione,
riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera d
i
commercio competente
.
Vendita F-GA
S
24 luglio 201
9
Le imprese che forniscono gas
fluorurati a effetto serra indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal sest
o
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per vi
a
telematica, le seguenti informazioni
:
a) i numeri dei certi
ficati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i
numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
Vendita apparecchiature non ermeticamente sigillate F-GA
S
24 luglio 201
9
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori
finali,
8
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