indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del

presente decreto, comunicano alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni

:

a) tipologia di apparecchiatura

;

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagra

fica dell’acquirente;

d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà e

ffettuata da un’impresa certificata, in alternativa,

se l’acquirente coincide con l’impresa certi

ficata, il numero di certi

ficato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazion

e

è rilasciata dal venditore.

Installazione apparecchiature F-GA

S

24 settembre 201

9

L’impresa certi

ficata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certi

ficazione, la persona fisica certi

ficata a seguito

dell’installazione delle apparecchiature a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,

comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;

b) anagra

fica dell’operatore;

c) data e luogo di installazione

;

d) tipologia di apparecchiatura

;

e) codice univoco di identi

ficazione dell’apparecchiatura;

f) quantità e tipologia di gas fluorurati a e

ffetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;

g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certi

ficato, se le quantità di ga

s

fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

h) dati identi

ficativi della persona fisica certificata o dell’impresa certi

ficata che ha effettuato l’installazione.

A partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature F-GA

S

24 settembre 201

9

L’impresa certi

ficata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certi

ficazione, la persona fisica certificata a decorrere dall’ottavo

mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, d

i

manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica all

a

Banca dati le seguenti informazioni:

a) data, se disponibile, e luogo di installazione;

b) anagra

fica dell’operatore;

c) tipologia di apparecchiatura

;

d) codice univoco di identi

ficazione dell’apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a e

ffetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la

riparazione

;

f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di ga

s

fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

g) dati identi

ficativi della persona fisica certificata o dell’impresa certi

ficata che ha effettuato l’intervento di controllo

,

riparazione o manutenzione

;

h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione

;

i) quantità e tipologia di gas a e

ffetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.

Smantellamento apparecchiature F-GAS

24 settembre 201

9

L’impresa certi

ficata, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata che esegue lo

smantellamento delle apparecchiature comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data

di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:

a) data e luogo di smantellamento;

b) anagra

fica dell’operatore;

c) tipologia di apparecchiatura

;

d) codice univoco di identi

ficazione dell’apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;

f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a e

ffetto serra contenuti nell’apparecchiatura;

g) dati identi

ficativi della persona fisica certificata o dell’impresa certi

ficata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;

h) eventuali osservazioni.

Le disposizioni contenute all’interno del decreto rafforzano significativamente gli aspetti imposti dal regolamento sui ga

s

fluorurati ad effetto serra. Anche se l’e

ffettiva entra in vigore è prevista per 24 gennaio 2019 e i primi adempimenti signi

ficativ

i

si vedranno a partire dal mese luglio è necessario sin da subito portare a termine i propri iter di certi

ficazione, qualora no

n

terminati, per essere pronti la prossima estate a far fronte alle novità introdotte da questo nuovo decreto FGAS.

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