DECRETO F-GAS
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC
A
16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE)
n. 517/2014 sui gas
fluorurati a effetto serr
a
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE
517/2014 sui gas
fluorati ad e
ffetto serra.
Art.1
Finalità e oggetto
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione
della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorità competenti
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di veri
fica
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certi
ficazione delle persone fisiche e delle imprese,
d) individua le procedure per la certi
ficazione degli organismi di attestazione
e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri
;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certi
ficate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicit
à
notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relativ
e
alle vendite di gas
fluorurati a e
ffetto serra e delle apparecchiature, nonché alle attività di installazione, manutenzione,
riparazione smantellamento di dette apparecchiature
;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni
i) disciplina l’etichettatura delle apparecchiatur
e
L’iscrizione al registro telematico nazionale è il primo passaggio per ottenere la certificazione, sia delle persone
fisiche che
delle imprese.
Le persone o le imprese che non porteranno a termine l’iter di certi
ficazione entro otto mesi dalla data di iscrizione al registro
verranno, automaticamente cancellate
.
Le imprese e le persone
fisiche, attualmente iscritte al Registro F-Gas e non certificate, avranno tempo
fino a settembre per
conseguire la certificazione; il mancato rispetto di questa tempistica comporterà la cancellazione dal Registr
o
Art.7
Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazional
e
Devono essere certi
ficate dall’organismo di certi
ficazione le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti
lettere:
a)
attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore
fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a e
ffetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate
di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas
fluorurati a e
ffetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas
fluorurati a effetto serra;
3) installazione
;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas
fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a e
ffetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate
di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti ga
s
fluorurati a e
ffetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;
2) recupero di gas
fluorurati a effetto serra;
3) installazione
;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento.
c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a e
ffetto serra:
1) installazione
;
2) riparazione, manutenzione o assistenza
;
3) smantellamento
;
4) recupero
;
d) recupero di solventi a base di gas
fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono
.
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