16.b Condizioni generali di vendita e fornitura
Condizioni generali di vendita e fornitura
I.
Offerta
I documenti allegati all'offerta (illustrazioni, disegni, informazioni relative a peso e dimensioni,
ecc.) sono vincolanti solo nel caso siano designati espressamente come tali. Il fornitore si
riserva il diritto di proprietà e d'autore su preventivi, disegni e altri documenti che non devono
essere resi accessibili a terzi. Prima di consentire a terzi l'accesso a progetti considerati riser-
vati, il fornitore è tenuto a richiedere all'acquirente debita autorizzazione.
II.
Fornitura e contenuto del contratto
1. Per le condizioni di fornitura fa fede la conferma scritta dell'ordine. In caso di mancata con-
ferma dell'ordine, la fornitura avviene sulla base dell'offerta del fornitore.
2. Gli accordi verbali con i dipendenti o i rappresentanti del fornitore, ovvero ogni altro patto
accessorio e modifica apportata al contratto, sono validi esclusivamente previa conferma
scritta del fornitore.
3. In caso di produzioni personalizzate, il fornitore è autorizzato a fornire fino al 10% in più o
in meno del quantitativo ordinato.
4. Sono ammesse forniture parziali.
5. Cause di forza maggiore esonerano il fornitore dall'obbligo di fornitura.
III.
Prezzo e pagamento
1. Inmancanzadiaccordospecificosiapplicanoiprezzielecondizionivalidenelgiornodella
fornitura. I prezzi s’intendono franco fabbrica IVA esclusa e applicata in base alla percen-
tuale stabilita dalla legge.
Nelle transazioni non commerciali, i prezzi confermati sono vincolanti, ove la consegna si
perfezioni entro quattro mesi dalla conferma dell'ordine. Trascorso tale periodo il fornitore
si riserva il diritto di aumentare i prezzi per adeguarli al rialzo dei costi di produzione. Nelle
transazioni commerciali è ammesso l'adeguamento dei prezzi nell'arco dei quattro mesi in
presenza di un aumento dei costi di produzione. I prezzi di rivendita eventualmente indicati
dal fornitore sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.
2. Tutte le fatture sono emesse in euro e sono pagabili in questa valuta. Nel caso in cui il paga-
mento sia effettuato con cambiale o assegno il fornitore declina ogni responsabilità in
relazione al rispetto dei tempi di presentazione del titolo di credito o del relativo atto di pro-
testo. Le spese d'incasso sono a carico dell'acquirente. Le spese risultanti vengono
rimborsate. I rappresentanti del fornitore sono autorizzati a incassare l'importo dovuto. Ove
sussistano difficoltà nell'adempimento agli obblighi di pagamento o si verifichi una sospen-
sione dei pagamenti, tutti i crediti diverranno immediatamente esigibili. È escluso sin d'ora
il diritto di ritenzione. La compensazione è ammessa esclusivamente in caso di diritto
incontestabile o riconosciuto dalla legge.
IV.
Tempi di consegna
1. Tutte le indicazioni fornite in relazione ai tempi di consegna sono da considerarsi vincolanti
esclusivamente nella misura in cui siano espressamente designate come tali.
2. Il termine di consegna decorre dall'invio della conferma dell'ordine, fermo restando l'ob-
bligo per l'acquirente di esibire preventivamente i documenti, le licenze e le autorizzazioni
attestanti la transazione e comunque non prima che il fornitore abbia incassato l'acconto
pattuito.
3. Il termine di consegna si intende rispettato allorché la merce oggetto della fornitura lascia
lo stabilimento di produzione ovvero è dichiarata pronta per la spedizione.
4. Il termine di consegna può essere ragionevolmente prorogato ove sussistano impedimenti
dovuti ad agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate, o nel caso di imprevisti indi-
pendenti dalla volontà del fornitore, a condizione che sia possibile dimostrare l'effetto
determinante di suddetti eventi sul completamento della produzione o sulla spedizione del-
l'oggetto della fornitura. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui tali eventi
interessino i sub-fornitori.
5. Se la spedizione viene posticipata su richiesta dell'acquirente, saranno a suo carico tutte
le spese di stoccaggio a decorrere dal mese successivo la notifica di merce pronta alla
spedizione. In caso di conservazione della merce presso lo stabilimento del fornitore verrà
addebitato mensilmente l'1% dell'importo fatturato. Qualora sia stato fissato un termine di
consegna congruo, ma tale scadenza sia decorsa infruttuosamente, il fornitore potrà
disporre altrimenti della merce ordinata ed effettuare la fornitura all'acquirente in una data
alternativa ragionevolmente prorogata.
6. Ogni pretesa dell'acquirente in relazione al mancato rispetto di un termine di consegna non
può prescindere dal suo adempimento agli obblighi contrattuali.
V.
Passaggio del rischio e accettazione della merce
1. Il rischio passa all'acquirente al più tardi al momento della spedizione. Ciò vale anche in
caso di forniture parziali. Su richiesta all'acquirente la spedizione può essere assicurata
contro furti, rotture o danni derivanti dal trasporto, incendi o allagamenti, nonché contro
ogni altro rischio assicurabile. Le relative spese sono a carico dell'acquirente.
2. Qualora la spedizione subisca un ritardo per circostanze imputabili alla sfera di responsa-
bilità dell'acquirente, il rischio passa a quest'ultimo il giorno della notifica di merce pronta
alla spedizione.
3. La merce consegnata deve essere accettata dall'acquirente anche in presenza di vizi non
sostanziali, ferma restando la possibilità per l'acquirente di esercitare i diritti di cui al para-
grafo VIII.
VI.
Riserva di proprietà
1. Il fornitore rimane proprietario della merce fornita fino al completo pagamento del prezzo
pattuito nel contratto. In caso di pagamento con cambiale o assegno, il fornitore conserva
la proprietà della merce fino al momento dell'incasso del titolo di credito.
2. Se l'acquirente non fornisce prova di aver assicurato la merce contro furti, rotture, incendi
o danni causati dall'acqua o di altra natura, il fornitore si riserva il diritto di provvedere in
tal senso con spese a carico dell’acquirente.
3. L'acquirente deve esimersi dall'impegnare la merce ovvero dal costituire su di essa diritti
di garanzia. In caso di pignoramento, sequestro o altre misure cautelari di terzi gravanti sul-
l'oggetto della fornitura, l'acquirente è tenuto a informarne tempestivamente il fornitore.
4. In presenza di una violazione degli obblighi previsti dal contratto da parte dell'acquirente,
in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, il fornitore ha facoltà di richiedere la restitu-
zione della merce previo inoltro di un sollecito. L'acquirente dovrà in tal caso provvedere
a tale restituzione. L'acquirente ha facoltà di rivendere la merce fornita nell'ambito della
normale attività commerciale, a condizione che ceda al fornitore ogni credito a suo favore
derivante da tale alienazione (riserva di proprietà prolungata).
5. Integrazione applicabile alle transazioni all'estero: il fornitore può esercitare la riserva di
proprietà sulla merce fornita fino al pagamento dell'intero prezzo d'acquisto pattuito in
conformità con le disposizioni vigenti nel paese in cui la legge è applicata. La presente
riserva di proprietà vale come espressamente concordato tra fornitore e acquirente. Qua-
lora il paese di destinazione riconosca diritti di garanzia diversi dalla riserva di proprietà si
applica il diritto di garanzia convenuto tra le parti con effetto più vicino alla riserva di pro-
prietà.
Condizioni generali relative a dati tecnici e di altra natura:
Prima di accettare o utilizzare cataloghi, prospetti e altra documentazione, ivi incluse le infor-
mazioni riportate in disegni e progetti e ogni altro riferimento tecnico generato mediante
sistemi di elaborazione elettronica dei dati, è richiesto all'acquirente o al progettista uno
scrupoloso controllo dei medesimi. L'acquirente o il progettista rinunciano sin d'ora a qual-
VII.
Campioni e apparecchiature di produzione
1. Campioni o apparecchiature di produzione predisposti o realizzati dal fornitore su incarico
dell'acquirente, saranno addebitati in fattura. Qualora l'acquirente non ritiri il numero di
pezzi richiesti alla stipula del contratto, ovvero desideri restituire i campioni o le apparec-
chiature di produzione, saranno comunque a suo carico tutte le spese derivanti, anche se
inizialmente imputate solo in parte.
2. Icampionieleapparecchiaturediproduzionesonodiproprietàdell'acquirente,mariman-
gono tuttavia in possesso del fornitore.
3. I campioni e le apparecchiature di produzione sono utilizzati esclusivamente per le forniture
all'acquirente nella misura in cui questi adempia ai suoi obblighi di presa in consegna e
pagamento nei confronti del fornitore.
4. Il fornitore si impegna a trattare con cura tutti i campioni e le apparecchiature di produzione.
Su richiesta dell'acquirente i campioni e le apparecchiature di produzione possono essere
assicurati e in tal caso saranno a suo carico tutte le spese derivanti. È esclusa sin d'ora
ogni ulteriore pretesa in caso di perdita di campioni o danni alle apparecchiature di produ-
zione.
5. In caso di forniture basate su disegni o altre indicazioni dell'acquirente che dovessero vio-
lare diritti di proprietà di terze parti, l'acquirente esonera sin d'ora il fornitore da qualsiasi
responsabilità o pretesa.
Responsabilità per vizi della merce
In caso di vizi della merce, ivi inclusa la mancanza di caratteristiche espressamente garantite,
il fornitore è responsabile limitatamente a quanto di seguito riportato, escludendo sin d'ora
ogni altra pretesa:
1. Tutte le parti che entro 24 mesi dalla messa in servizio divenissero inutilizzabili o presen-
tassero prima del passaggio del rischio condizioni tali da comprometterne l'utilizzo entro
il periodo di garanzia legale successivo – in particolare in presenza di costruzione difettosa,
materiali di scarsa qualità o esecuzione imperfetta – devono essere riparate o sostituite a
titolo gratuito secondo equo giudizio del fornitore. L'accertamento di tali vizi dovrà essere
tempestivamente notificato al fornitore per iscritto. Le parti sostituite diventano di proprietà
del fornitore. In caso di ritardata spedizione, installazione o messa in servizio non imputabile
al fornitore, la responsabilità si prescrive al più tardi 30 mesi dopo il passaggio del rischio.
Per i componenti di terze parti, la responsabilità del fornitore si limita alla cessione delle
pretese di responsabilità nei confronti del fornitore del componente specifico.
2. In ogni caso il diritto dell'acquirente a far valere le proprie pretese in relazione ai vizi della
merce si prescrive trascorsi 24 mesi a far data dalla tempestiva comunicazione del loro
accertamento, e comunque non oltre la scadenza della garanzia.
3. Si declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti alle seguenti cause: uso non idoneo o
inappropriato, errori di montaggio o messa in servizio difettosa da parte dell'acquirente o
di terzi, normale usura, manipolazione scorretta o negligente, impiego di strumenti o mate-
riali inadeguati, errori in fase di progettazione, agenti chimici, elettrochimici o elettrici,
mancato rispetto di norme, disposizioni o simili e inosservanza delle indicazioni e delle
istruzioni fornite, purché non imputabili a colpa del fornitore.
4. Previo accordo tra le parti, l'acquirente deve riconoscere al fornitore la possibilità di ese-
guire le riparazioni e le sostituzioni ritenute necessarie secondo equo giudizio e deve a tale
scopo concedergli un lasso di tempo congruo al perfezionamento di tali interventi. In caso
contrario il fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per il vizio accertato. Solo in caso
di rischi di sicurezza operativa incombenti o al fine di evitare un danno maggiore, del quale
il fornitore deve essere tempestivamente informato, ovvero qualora il fornitore sia in ritardo
nell'esecuzione degli interventi richiesti per l'eliminazione del vizio accertato, l'acquirente
è autorizzato a porre rimedio personalmente al vizio, ovvero a richiedere a terzi un inter-
vento in tal senso, addebitando successivamente al fornitore i costi derivanti.
5. Ove la pretesa dell'acquirente sia giudicata fondata, l'unico costo che il fornitore è tenuto
a sostenere per la riparazione o la sostituzione sarà quello del nuovo pezzo, inclusa la sua
spedizione. Ogni altro costo è a carico dall'acquirente.
6. Il periodo di garanzia stabilito per il pezzo sostitutivo e la riparazione è di sei mesi, ma non
può in alcun caso precedere la fine del periodo di garanzia originale della merce oggetto
della fornitura. Il periodo di garanzia originale viene prorogato per un tempo uguale alla
durata dell'interruzione operativa che si è resa necessaria per completare l'intervento di
riparazione.
7. Si declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze derivanti da modifiche o riparazioni
eseguite dall'acquirente o da terzi senza il preventivo consenso del fornitore.
8. È altresì esclusa ogni altra pretesa dell'acquirente, in particolare le richieste di risarcimento
danni non direttamente correlati all'oggetto della fornitura. Tale esclusione di responsabilità
non si applica in presenza di dolo o colpa grave, ovvero di violazione colposa di importanti
obblighi contrattuali, e se il vizio della merce fornita abbia arrecato danni alle persone o
danni materiali agli oggetti di uso privato, conformemente a quanto prescritto dalla legge
sulla responsabilità del produttore. Suddetta esclusione è altresì inapplicabile qualora la
merce non presenti caratteristiche espressamente garantite nel contratto, a condizione che
tale dichiarazione sia stata resa allo scopo di evitare all'acquirente danni non direttamente
correlati all'oggetto della fornitura.
9. Il fornitore non risponde dei danni indiretti causati da software difettoso.
Restituzioni
1. La restituzione della merce fornita è accettata solo previo accordo scritto.
Per le forniture restituite viene accreditato un importo pari a quello fatturato, detratto del
20% per costi di gestione. Non è ammessa la restituzione di ordini di prodotti speciali o
serie modificate.
2. Non è ammessa la cancellazione di ordini di prodotti speciali o serie modificate a seguito
della loro elaborazione.
Foro competente, accettazione delle condizioni, nullità parziale
Per tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale in cui l'acquirente sia un impren-
ditore, una persona giuridica di diritto pubblico o una fondazione di diritto pubblico con
patrimonio separato, l'azione legale andrà intrapresa presso il tribunale competente per la sede
principale del fornitore ovvero la filiale che si è occupata della fornitura. Il fornitore è altresì
autorizzato ad adire le vie legali presso la sede principale dell'acquirente.
L'acquirente accetta le presenti condizioni generali del fornitore al momento dell'ordine.
È esclusa l'applicazione di condizioni d'acquisto contrastanti normalmente applicate dall'ac-
quirente. Ogni accordo divergente dalle presenti condizioni richiede la forma scritta.
L'invalidità totale o parziale di singole disposizioni delle presenti condizioni di fornitura non
comporta l'invalidità delle restanti disposizioni del contratto o delle altre parti delle suddette
disposizioni non valide. Una disposizione inefficace deve essere sostituita da una clausola che
si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito dalla disposizione inefficace.
siasi pretesa nei confronti della società Oventrop GmbH & Co. KG in relazione alla presente
documentazione e a ogni altro servizio aggiuntivo, fatta eccezione per il caso di dolo o colpa
grave. Ove opportuno e ragionevole la società Oventrop GmbH & Co. KG si riserva il diritto di
apportare modifiche ai propri prodotti senza obbligo di preavviso, anche nel caso in cui sud-
dette modifiche riguardino prodotti già ordinati.
VIII.
IX.
X.
16.50
2014